L'evoluzione del servizio Gas tra regole e tecnologie - 14-15 giugno 2007 - GENOVA - Centro Congressi Porto Antico

N.B. - Per “Organizzatore” si intende Fabiano srl, con sede in Canelli (Asti), Regione San Giovanni, 40.

Art. 1 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Art. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA
Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND
Art. 5 - FACOLTÀ Dl RECESSO
Art. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND
Art. 7 - ALLESTIMENTI
Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND
Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE

Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI MICROMEGAS

Art. 11 – ASSICURAZIONI
Art. 12 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Art. 13 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE
Art. 14 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PARTICOLARI E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO
Art. 15 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI
Art. 16 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D’ORIENTAMENTO
Art. 17 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
Art. 18 - PARCHEGGI
Art. 19 - DIVIETI PARTICOLARI
Art. 20 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Art. 21 - DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE - ELEZIONE Dl DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Art. 22 - RAPPORTI CON CENTRO CONGRESSI PORTO ANTICO DI GENOVA
Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE - Possono essere ammessi come Espositori:
a) le aziende italiane o estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano alla manifestazione, potranno
essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti;
b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati alla manifestazione.
l’Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere alla manifestazione anche Aziende, Enti ed Organismi non previsti nei precedenti paragrafi, nonché di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni,
e di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà
proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali”, (nonché del “Regolamento Tecnico per gli Espositori”, e di ogni altra norma relativa all’organizzazione
e al funzionamento della manifestazione e del Centro Congressi).
Sulla domanda di partecipazione deciderà l’Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute almeno 60 giorni prima
della data di inaugurazione della manifestazione, qualora l’espositore ne faccia formale istanza entro dieci giorni dalla chiusura della manifestazione. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno
obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli
richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione alla manifestazione. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione,
ne verrà data comunicazione al richiedente mediante comunicazione scritta, che gli attribuirà la qualità di partecipante alla manifestazione. Per le domande di partecipazione pervenute almeno a 60 giorni prima
dell’inaugurazione della manifestazione, la comunicazione di accettazione verrà spedita almeno 30 giorni prima dell’inaugurazione stessa. Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione
dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l’inaugurazione della manifestazione e potrà essere effettuata, oltre che con lettera raccomandata, con ogni altro mezzo, anche mediante telex, telegramma,
telefax o messaggio di posta elettronica. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali l’Organizzatore gli abbia comunicato l’inadempienza a prescrizioni
od obbligazioni, anche per altre rassegne, e in difetto sarà solidamente tenuto verso l’Organizzatore all’adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA - Le tariffe di partecipazione e la quota di iscrizione sono indicate nel Modulo di prenotazione. Ricevuto il Modulo di prenotazione, l’Organizzatore provvederà
a emettere una prima fattura di importo pari alla anticipazione sui corrispettivi come indicato nel Modulo di prenotazione, e il pagamento dovrà pervenire all’Organizzatore nel termine indicato nella fattura stessa, la cui
emissione non impegna l’Organizzatore in ordine all’accettazione della domanda di partecipazione. Qualora la domanda non venga accettata, i predetti importi verranno restituiti senza alcuna maggiorazione per interessi.
In caso di accettazione della domanda di partecipazione, l’Organizzatore ne darà formale comunicazione scritta al richiedente e provvederà all’emissione della fattura per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli
spazi espositivi assegnati. Il relativo pagamento dovrà pervenire all’Organizzatore nel termine indicato nella fattura stessa e in difetto l’Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità
di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all’interessato.
In tal caso l’Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno e a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all’integrale
pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali danni.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - Modalità di applicazione delle tariffe di partecipazione. L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste
particolari formulate dall’Espositore, anche in ordine all’assegnazione di posizioni d’angolo o di posizioni privilegiate, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione
e quindi si considerano come non apposte. Inoltre l’Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi
o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all’Espositorecon raccomandata (ovvero telex, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica) spedita almeno 20 giorni prima dell’inizio
della manifestazione. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 5 - FACOLTÀ Dl RECESSO - Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento
e dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l’acquisizione all’Organizzatore della quota di anticipo e fatto
salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà
tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell’Organizzatore per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. L’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad
altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà l’Organizzatore. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l’Espositore non appronterà il proprio stand,
egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore. Pure in questa ipotesi
l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data
di apertura della manifestazione, e - per motivi attinenti alla organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuta ad indennizzo o
risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa d’iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND - Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori”. Il loro allestimento dovrà essere completato entro il
termine previsto nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori” ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 5.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 7 - ALLESTIMENTI - Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori” e la loro altezza non dovrà superare l’altezza
consentita dal citato Regolamento. É fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l’altezza di m 0.70. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi. Per i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per i quali è
stata ottenuta l’agibilità degli spazi espositivi), l’Espositore ha l’obbligo di richiedere il benestare della Direzione Tecnica del Centro Congressi Porto Antico di Genova fornendo, almeno 120 giorni prima della data di
apertura della manifestazione, gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti nonché per gli impianti: identico obbligo sussiste per gli stand, costruzioni,
padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà dell’Organizzatore richiedere l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L’Espositore prende atto che il Centro Congressi
è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico per gli Espositori”. La mancata consegna
all’Organizzatore delle dichiarazioni e documentazioni previste nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori” per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione
incendi attribuirà all’Organizzatore la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell’Espositore.
L’Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e
conduzione degli impianti e agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell’Organizzatore o di terzi, è a carico esclusivamente dell’Espositore. L’inosservanza delle presenti norme e di quelle
in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto all’Organizzatore a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso
venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l’addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a euro 300,00/modulo espositivo o alla ingiunzione
di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND - Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d’uscita
da parte dell’Organizzatore, allontanarli dal Centro Congressi.
Il buono d’uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell’Organizzatore, non costituirà quietanza di
pagamento degli importi dovuti per la partecipazione alla manifestazione e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel
“Regolamento Tecnico per gli Espositori”. Il partecipante espressamente autorizza l’Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell’Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Centro Congressi, non si
trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d’uscita, autorizzando l’Organizzatore ad impedire l’uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. L’Organizzatore non
assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Centro Congressi. Qualora lo sgombero degli stand non avvenga entro il termine di cui sopra, vi sarà
provveduto d’ufficio e l’Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero e immagazzinamento, oltre che ad una penale di Euro 200,00 giornaliere per tutta la
durata della permanenza extracontrattuale in questione e dell’immagazzinamento. Trascorsi 60 giorni dal termine della rassegna, gli oggetti e materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell’Organizzatore
secondo modalità dalla stessa discrezionalmente stabilite: il ricavo, al netto di ogni credito dell’Organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all’Espositore. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE - La manifestazione è aperta ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d’ingresso, ogni giorno secondo l’orario che l’Organizzatore si riserva di stabilire
ed eventualmente di modificare anche nel corso della manifestazione. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla manifestazione, l’Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui
regolamentazione é contemplata nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori” e la cui utilizzazione comporta l’accettazione del presente regolamento.
L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d’ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle
mansioni ad essi attribuite. All’interno del Centro Congressi è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere
comunque attività non attinenti alle finalità della manifestazione. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI MICROMEGAS - Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare
il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L’Organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore. L’Espositore
sarà responsabile anche verso l’Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli
impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati dall’Organizzatore). Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 11 – ASSICURAZIONI – Dichiarazione di Manleva Assicurazione.
I Congressisti e gli Espositori in qualità di partecipanti alla “Conferenza Nazionale del Gas Naturale” presso i locali del Centro Congressi Porto Antico di Genova, sollevano da ogni e qualsiasi pretesa di responsabilità la
proprietà, tutte le altre ditte ad esse collegate coobligate/cointeressate per tutti i titoli o ragione per eventuali danni, accessori e spese di ogni natura presente e futuri, ivi comprese quelle di patrocinio e di rinunciare a
proporre o proseguire verso chicchessia ogni azione civile e/o penale e/o di rivalsa, rilasciando con la presenta ampia e definitiva dichiarazione liberatoria per eventuali danni (quali a mero titolo esemplificativo ma
non limitativo i danni da incendio, Atti vandalici anche a seguito di Furto/rapina, Furto rapina, responsabilità Civile per fatto proprio e/o terzi, responsabilità Civile per prestatori d’opera, ecc.) che potessero subire le
apparecchiature elettroniche, telefoni cellulari, programmi, applicativi, hardware e software, e quant’altro necessario allo svolgimento dei lavori da esse portati nei locali e nello svolgimento della manifestazione.

Gli espositori e/o partecipanti devono altresì presentare alla direzione la copia della polizza assicurativa “All Risks” connessi alla partecipazione o manifestazione fieristica, relativi alla merce da esporre e agli eventuali
altri oggetti ricevuti dal Cotone Congressi per arredare e personalizzare lo spazio espositivo. La polizza assicurativa dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi conseguenti a responsabilità civile verso terzi e
contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti della proprietà e di tutte le altre ditte ad essa collegate, coobligate e/o cointeressate.
Dichiara inoltre di avere avuto lettera dell’informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, e di aver prestato ilo consenso al trattamento dei propri dati.
Gli espositori sono tenuti ad assicurare lo staff e i materiali con apposita polizza assicurativa “All Risk”. La segreteria organizzativa non sarà ritenuta responsabile per danni di qualsiasi origine agli espositori, al loro
personale e/o materiali all’interno dell’area espositiva. Non è previsto alcun tipo di risarcimento per incidenti di qualsiasi natura. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 12 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi
Espositori e dell’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne,
consentendone o effettuandone anche la vendita. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 13 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l’esposizione quali campioni in occasione della manifestazione dovrà avvenire - a spese dell’Espositore
- tramite lo spedizioniere ufficiale dell’Organizzatore, secondo le modalità previste nel ““Regolamento Tecnico per gli Espositori”, con esonero di ogni responsabilità per l’operato dello spedizioniere ufficiale anche nei
riguardi dell’Organizzatore. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 14 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PARTICOLARI E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO - Per l’esposizione o l’allestimento di strutture particolari, l’Espositore, oltre a garantire
la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall’esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Centro Congressi
si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni dell’Organizzatore. I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Direzione Tecnica del Centro Congressi
Porto Antico di Genova ed esclusivamente se il loro azionamento non comporta pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti,
cattivi odori, nonché l’emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all’interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l’impiego di carburanti o di bombole a gas. In
ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L’Espositore assume a
proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell’inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto
salvo il diritto di intervento diretto dell’Organizzatore per disporre od effettuare l’allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 15 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI – A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori”, l’Organizzazione fornirà agli Espositori energia
elettrica sia per illuminazione che per forza motrice. Inoltre l’Organizzazione si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le
modalità di esercizio. In particolare:
- i collegamenti tra l’impianto elettrico costruito dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da l’Organizzatore, che accerteranno il
rispetto delle norme del “Regolamento Tecnico per gli Espositori”;
- il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale o avvalendosi della ditta all’uopo autorizzata da l’Organizzatore;
- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dall’Organizzatore
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale
dell’Organizzatore;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale
dell’Organizzatore;
-è consentito l’accesso ai padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquinamento.
L’espositore prende atto che i “servizi” (sia gestiti direttamente da l’Organizzatore che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell’ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte
dei singoli utenti, e in ogni caso esonera l’Organizzatore, nonché gli appaltatori e i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 16 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D’ORIENTAMENTO - L’Organizzatore si riserva di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni o errori, alla diffusione di informazioni,
contenute nel Modulo di prenotazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati o altro) che riterrà più idonei. I dati riportati saranno riferiti alle
adesioni pervenute e accettate sino a 60 giorni prima della data di apertura della manifestazione. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell’Organizzatore di modificare l’assegnazione degli stand. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 17 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All’esterno dell’area espositiva assegnata ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell’Organizzatore o dei
concessionari dell’Organizzatore ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 18 - PARCHEGGI – Per le operazioni di allestimento e disallestimento, gli Espositori potranno accedere con loro automezzi (sino ad esaurimento dei posti disponibili) nell’area antistante gli spazi espositivi solo
durante l’orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, l’Organizzatore potrà far trasportare il veicolo fuori del parcheggio, a rischio e spese dell’Espositore al quale è stato rilasciato il
contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l’Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l’accesso al
Centro Congressi.
Gli Espositori potranno ritirare, presso gli uffici amministrativi del Centro Congressi, un tagliando che consentirà loro la sosta gratuitamente (solo per le operazioni di allestimento e disallestimento).
Poiché i parcheggi non godono di custodia, l’Organizzatore è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabili per danni e furti di ogni genere. Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 19 - DIVIETI PARTICOLARI - In particolare agli Espositori è vietata:
- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all’acquirente, ad eccezione dell’editoria e stampa tecnica;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l’esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l’Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l’esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Centro Congressi. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da
parte della Direzione dell’Organizzatore.
I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Centro Congressi
e le prescrizioni relative, contenuti nel “Regolamento Tecnico per gli Espositori”, si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l’Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali
deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione del Centro Congressi Porto Antico di Genova In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli
richiamati dal presente articolo, l’Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal “Regolamento Tecnico per gli Espositori” e/o risolvere il contratto di partecipazione alla manifestazione senza necessità di
pronuncia del Giudice, ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all’Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Centro
Congressi, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’Espositore.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 20 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - É facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza
che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. In tal caso, l’Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione
scritta, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio della manifestazione.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 21 - DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE - ELEZIONE Dl DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE -È fatto
obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero
emanare nei confronti dell’Organizzatore.
L’Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Centro Congressi debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale,
assicurativa, fiscale, etc.). L’Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell’Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano.
Il rapporto fra l’Organizzatore, l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 22 - RAPPORTI CON CENTRO CONGRESSI PORTO ANTICO DI GENOVA -L’Espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel Centro Congressi Porto Antico di Genova e si impegna ad
osservare - e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse dal Centro Congressi Porto Antico di Genova.Ritorna all'inizio della pagina.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il partecipante consente che l’Organizzatore possa procedere sia direttamente sia con l’intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali
risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa onde perseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a
favorire lo scambio di beni e di servizi - e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi - anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna
espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell’Organizzatore - ad altri
soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili, banche dati esterne, ricerche di mercato, ecc.) - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna.
l’Organizzatore nella persona del proprio legale rappresentante - titolare del trattamento dei suddetti dati - conferma che ai sensi dell’articolo 13 della legge 31/12/1996 n. 675 il partecipante alla rassegna avrà
diritto di avere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di riceverne comunicazione in forma intelligibile - di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento - di ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e la rettificazione o (se vi è interesse) l’integrazione dei
dati - oltre che - per motivi legittimi - di opporsi al trattamento - e ciò mediante comunicazione scritta da inviare all’Organizzatore mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il conferimento di dati
personali è facoltativo (salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di legge) e l’eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura del partecipante, potrà comportare per
l’Organizzatore il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione.Ritorna all'inizio della pagina.

 


Per ulteriori informazioni:

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Tel. 0141-8278402 - Fax: 0141-8278300
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